PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contributi a favore dei consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

      1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti, a titolo di contributo o di liberalità, per il finanziamento della realizzazione di opere o iniziative di qualificazione, riqualificazione e riassetto del territorio nonché di mantenimento o recupero del suo patrimonio storico e artistico, volte alla valorizzazione dei luoghi di provenienza dei prodotti agroalimentari, dalle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, in favore dei consorzi volontari di tutela di cui al capo VII della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e all'articolo 53, commi da 15 a 18, della legge 24 aprile 1988, n. 128, e successive modificazioni, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno sottoscritto apposte convenzioni con gli enti locali territoriali finalizzate alla realizzazione di programmi e di progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.
      2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e da imposte indirette, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e dei diritti dovuti a qualunque titolo.
      3. Gli onorari dei notai relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi dei comma 1 sono ridotti del 90 per cento rispetto all'importo stabilito dalla tariffa notarile.

 

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Art. 2.
(Valutazione dell'efficacia della spesa).

      1. I consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 1, entro il 30 giugno di ciascun anno, presentano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti locali territoriali competenti una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti degli interventi oggetto delle convenzioni previste dal medesimo articolo 1, nonché sulla loro efficacia e sugli obiettivi conseguiti.
      2. Qualora, entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 1, i consorzi volontari di tutela non abbiano mantenuto l'impegno contabile previsto dalla medesima convenzione, gli stessi consorzi provvedono alla ridestinazione dei fondi agli enti locali territoriali competenti.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.